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Il nostro statuto

Statuto di “NEW MUSOKAN” Associazione culturale e sportiva dilettantistica
1. DENOMINAZIONE E SEDE
1.1.E’ costituita, con riferimento all’art.18 della Costituzione della Repubblica taliana ed agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l’associazione enominata: “NEW MUSOKAN” Associazione culturale e sportiva dilettantistica.
1.2.L’Associazione ha sede in Bologna (BO), in Via del Fossato, 23. Il trasferimento ella sede nell’ambito della provincia di Bologna non comporta modifica del resente statuto.
1.3.Potranno essere istituite sedi secondarie nei luoghi ritenuti più opportuni per il miglior perseguimento dell’oggetto sociale.
2. SCOPI ED OGGETTO SOCIALE
2.1.L’Associazione è apolitica e aconfessionale, è ispirata al principio di democrazia interna e di uniformità dei rapporti associativi e non ha scopo di lucro. Durante la ita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, vanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere interamente reinvestiti nell’Associazione per il perseguimento esclusivo delle finalità sportive. Le quote associative non possono ssere trasferite a terzi o rivalutate.
2.2.L’Associazione intende promuovere la stimolazione e la valorizzazione delle doti orali e fisiche dell’individuo attraverso l’organizzazione di attività sportive, ducative, ricreative e culturali, con particolare riferimento allo studio, alla iffusione ed all’insegnamento delle arti marziali e discipline affini, dello Yoga, della Cultura Fisica e della Danza nelle sue varie espressioni e manifestazioni.
Riconosce e valorizza quindi la dimensione educativa e sociale dello sport e promuove il benessere degli individui e la loro integrazione a tutti i livelli.
2.3.Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà, tra l’altro:
• organizzare attività di promozione e propaganda, compreso lo svolgimento d attività didattica, per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle iscipline sportive di cui sopra;
• partecipare alle attività fisico-sportive in genere, nell’ambito delle federazioni sportive del C.O.N.I., delle Discipline Associate e degli Enti di romozione Sportiva riconosciuti;
• organizzare corsi, manifestazioni, seminari e stages per la promozione e la diffusione delle discipline e filosofie orientali ed occidentali;
• pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative;
• favorire momenti di ricreazione e di aggregazione dei soci, anche attraverso l’istituzione e gestione di servizi ristorativi, nel rispetto delle prescrizioni di legge che regolano la materia;
• promuovere ogni iniziativa ritenuta valida per il raggiungimento degli scopi associativi.
2.4.L’Associazione favorisce i rapporti di collaborazione tecnica e morale con l’A.I.S.E. (Associazione Italiana Sport Educazione) e con altri Enti ed Associazioni affini.
2.5.L’Associazione esplicitamente accetta, ed intende quindi integralmente richiamate ed accolte nel presente Statuto, le norme e direttive del Coni, nonché quelle derivanti dagli statuti e dai regolamenti delle Federazioni Sportive, Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali intende affiliarsi
nell’ambito dei propri fini istituzionali.
2.6.L’Associazione si impegna ad accettare e rispettare le decisioni delle suddette federazioni, Discipline ed Enti di promozione, ivi inclusi i provvedimenti disciplinari.
3. DURATA
3.1.L’Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato solo dall’Assemblea generale dei soci nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 16.
4. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
4.1.Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che, condividendone finalità, statuto e regolamenti, ne facciano domanda. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
4.2.Tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età hanno diritto di partecipazione e voto in ogni assemblea dell’Associazione, ivi incluse quelle che approvano lo Statuto ed i regolamenti, che nominano gli organi direttivi dell’Associazione ed in quelle che ne approvano il bilancio.
4.3.Ciascun socio maggiorenne in possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto può essere eletto a componente degli organi direttivi dell’Associazione.
4.4.La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali nel aispetto dei regolamenti, nonchè ad usufruire dei servizi dell’Associazione.
4.5.I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni, Discipline Associate ed Enti di promozione sportiva ai quali l’Associazione è affiliata.
5.DOMANDA DI AMMISSIONE
5.1.Per ottenere l’ammissione all’Associazione occorre:
a)presentare domanda alla Segreteria dell’Associazione compilando l’apposito modulo;
b)accettare le norme del presente Statuto nonché il tesseramento alla federazione o Disciplina Associata competenti e/o all’Ente di Promozione sportiva di appartenenza;
c)versare la quota associativa e le quote per il tesseramento.
5.2.Espletate le formalità di cui sopra il richiedente entra immediatamente a far parte dell’Associazione. Nei sette giorni successivi alla presentazione della domanda il Consiglio Direttivo può, con delibera motivata, respingere la domanda del socio, mettendo a sua disposizione per la restituzione le somme ricevute a titolo di quota associativa e di tesseramento. Il richiedente che veda respinta la propria domanda di ammissione può domandare, per iscritto entro i sette giorni successivi alla notizia della delibera, che la decisione del consiglio Direttivo sia sottoposta all’Assemblea generale dei soci nella prima riunione utile.
5.3.Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale, il quale rappresenterà nei confronti dell’Associazione l’associato minore di età e ne assumerà tutte le relative obbligazioni.
6. DECADENZA DEI SOCI
6.1.I Soci cessano di appartenere all’Associazione:
• per scioglimento dell’Associazione;
• per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Segreteria dell’Associazione;
• per mancato pagamento della quota annuale entro 30 giorni dall’inizio dell’esercizio sociale;
• per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che abbia commesso azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. La radiazione resta sospesa fino alla prima Assemblea utile che dovrà essere chiamata, tra l’altro, a ratificare il provvedimento. Il socio radiato non potrà più essere riammesso.
7. ORGANI
7.1.Gli Organi Sociali sono:
a) l’Assemblea Generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
8. ASSEMBLEA
8.1.L’Assemblea Generale dei Soci regola la vita associativa, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Quando è regolarmente convocata rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
9. CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
9.1.L’Assemblea può essere convocata, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, dalla metà più uno dei soci che siano in regola con il pagamento delle quote associative e che, proponendo l’elenco delle materie da discutere, ne facciano esplicita richiesta al Consiglio Direttivo. In tal caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
9.2.In ogni caso l’Assemblea deve essere convocata entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio d’esercizio.
9.3.L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a consentire la massima partecipazione degli associati.
9.4.La convocazione dell’Assemblea avviene per mezzo di avvisi affissi presso la sede Sociale e presso le sedi secondarie, con un preavviso minimo non inferiore
a dieci giorni. L’avviso di convocazione deve indicare la data, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere.
9.5.Possono prendere parte alle assemblee e votare tutti e soli i Soci maggiorenni che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
9.6.L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9.7.Ogni Socio ha diritto ad esercitare un solo voto e può rappresentare, mediante delega scritta, non più di un altro associato. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
9.8.L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e nomina, tra gli intervenuti aventi diritto di voto, il segretario. Il presidente dell’Assemblea regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Se necessario possono essere nominati due scrutatori che, in caso di assemblea convocata per l’elezione del Consiglio Direttivo, non potranno essere scelti tra i candidati .
9.9.Di ogni Assemblea dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal presidente dell’Assemblea, dal segretario della stessa e, ove nominati, dagli scrutatori. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima pubblicità.
10.CONSIGLIO DIRETTIVO
10.1.Il Consiglio Direttivo attua le finalità del presente Statuto e le deliberazioni dell’Assemblea.
10.2.Nel rispetto del presente Statuto sono espressamente attribuite al Consiglio Direttivo, tra le altre, le seguenti competenze:
• convocazione dell’Assemblea;
• redazione del bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, riferendo sull’attività svolta e su quella in programma;
• deliberazioni sulle domande di ammissione dei nuovi Soci e sui provvedimenti di radiazione;
• determinazione delle quote che i Soci debbono versare annualmente;
• designazione dei collaboratori preposti alle varie attività.
11. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
11.1.Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall’Assemblea.
Nel corso della prima riunione il Consiglio eletto nomina, tra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Tutti gli incarichi si intendono a itolo gratuito.
11.2.Possono far parte del consiglio direttivo tutti gli associati maggiorenni che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che siano in regola con il pagamento delle quote associative al momento dell’elezione. Non sono eleggibili, e se eletti decadono automaticamente, gli associati che ricoprono cariche sociali in altre associazioni o società sportive dilettantistiche che siano affiliate alla medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata di appartenenza, ovvero ad Enti di promozione riconosciuti nell’ambito dell’arrampicata sportiva, nonché quelli che siano stati assoggettati da parte del CONI o di qualsiasi Federazione o Disciplina Associata ad esso aderente a provvedimenti disciplinari di durata complessiva superiore ad un anno, salvo abbiano ottenuto da detti enti la riabilitazione.
11.3.Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i propri componenti sono rieleggibili.
11.4.Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri in carica; si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi omponenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
11.5.Di ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.
11.6.Nel caso vengano a mancare uno o più membri del Consiglio, anche per decadenza dalla carica a seguito di assenze ingiustificate per almeno tre sedute consecutive, il Consiglio stesso provvederà alle nuove nomine scegliendo, in ordine di preferenze ricevute e, in caso di parità, di anzianità associativa, tra i candidati non eletti all’ultima Assemblea elettiva; le nomine dovranno essere sottoposte a delibera della prima Assemblea utile. Nella impossibilità di attuare la procedura di cui sopra, ovvero qualora l’Assemblea non ratifichi le nomine, il Consiglio in carica decade. Il Consiglio decade altresì immediatamente quando, per qualunque causa, venga meno la maggioranza dei suoi componenti. In caso di decadenza del Consiglio i componenti rimasti dovranno convocare, entro venti giorni, l’Assemblea per l’elezione di un nuovo consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di ordinaria amministrazione.
12.IL PRESIDENTE
12.1.Il Presidente sovrintende all’attuazione delle delibere degli altri organi associativi, dirige l’Associazione e ne ha la legale rappresentanza in ogni evenienza.
12.2.Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e, in caso di assenza e/o impedimento temporaneo, è sostituito dal Vicepresidente.
12.3.In caso di dimissioni, il Vicepresidente provvederà a convocare il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.
13.ANNO SOCIALE
13.1.L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.
14.SEZIONI
14.1.L’Assemblea può deliberare la creazione di specifiche sezioni dell’Associazione, indicandone il grado di autonomia giuridica e patrimoniale.
15.BILANCIO
15.1.Il Consiglio Direttivo redige e sottopone all’Assemblea il bilancio consuntivo.
15.2.Il bilancio deve essere redatto con chiarezza nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati. Il bilancio consuntivo deve deve rappresentare in modo veritiero e corretto la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione.
15.3.Copia del bilancio dovrà essere messo a disposizione di tutti gli associati all’atto della convocazione dell’Assemblea che dovrà approvarlo; dopo l’approvazione resta tra gli atti dell’Associazione a disposizione degli associati.
16.TRASFORMAZIONE E SCIOGLIMENTO
16.1.In deroga a quanto previsto all’art.9 l’Assemblea che deliberi sull’eventuale trasformazione dell’Associazione in altro ente o società, o sullo scioglimento dell’Associazione, dovrà essere convocata con un preavviso minimo non inferiore a quindici giorni e gli avvisi di convocazione, oltrechè affissi presso la Sede
Sociale e presso le sedi secondarie, dovranno essere inviati agli associati a mezzo di raccomandata semplice.
16.2.L’Assemblea è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
16.3.Le deliberazioni di cui sopra sono comunque nulle qualora la trasformazione o lo scioglimento non fossero stati espressamente indicati negli avvisi di convocazione tra le materie da trattare.
16.4.In caso di scioglimento il Patrimonio dell’Ente sarà devoluto ad altra Associazione con analoga finalità sportiva o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
17.CLAUSOLA COMPROMISSORIA
17.1.Tutte le controversie relative all’attività sportiva ed associativa saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla procedura arbitrale prevista dalla Federazione Sportiva o Disciplina Associata o, in subordine, dall’Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione si sia affiliata per lo svolgimento dell’attività.
17.2.Qualora gli statuti ed i regolamenti dei suddetti enti nulla prevedano in materia, le controversie saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale nominato dal rappresentante regionale delle suddette, competenti Federazioni, Discipline o Enti; gli arbitri giudicheranno come amichevoli compositori, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.
18.NORMA FINALE
18.1.Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano lo Statuto ed i regolamenti delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nonché, in subordine, le norme del Codice Civile.
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